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STATUTO

Art. 1 È costituita con sede in Milano, Viale G. Suzzani 273, con il nome di "Associazione Amici Parco Nord", una associazione senza scopo di lucro, aconfessionale e apartitica.

Art. 2 La sede legale dell’Associazione è sita in Milano, viale Suzzani 273; può istituire Circoli Territoriali in tutti i comuni e le zone dei comuni aderenti al Consorzio Parco Nord Milano.

Art. 3 L'Associazione si prefigge di:

1) promuovere iniziative connesse allo sviluppo, salvaguardia, conservazione e tutela del Parco Nord;

2) assumere autonome iniziative in materia ambientale, con riguardo al miglioramento degli standard qualitativi di vita;

3) esercitare funzioni di collaborazione, di proposta o di stimolo nei riguardi del Consorzio Parco Nord Milano o di enti pubblici e privati che manifestino interessi connessi al perseguimento degli scopi associativi, con particolare riferimento ad interventi di tipo solidaristico, al fine di rendere più ampia e concreta la partecipazione degli utenti del Parco Nord e delle popolazioni interessate;

4) promuovere iniziative e progetti, anche in collaborazione con altre realtà associative, per la costituzione o lo sviluppo di parchi,giardini o aree verdi che contribuiscano a realizzare un sistema connesso del verde nel nord Milano.

CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE

Art. 4 L'iscrizione all'Associazione è personale e volontaria.

Art. 5 La qualità di Socio si acquista col versamento della quota associativa

e si estingue con il decorrere dell'anno solare in corso alla data del versamento, salvo rinnovo.

Spetta all'Assemblea dei Soci di determinare ed eventualmente aggiornare di anno in anno l'importo della quota associativa, come pure di creare un sistema differenziato e facilitato di quote che tenga conto delle particolarità di talune categorie di Soci (anziani, bambini, portatori di handicap ecc.).

Art. 6 Ogni Socio gode di pari diritti e di pari obblighi nel perseguimento degli scopi associativi. Ogni socio, compresi i membri degli organi sociali, partecipano all'attività dell'Associazione solo attraverso prestazioni spontanee, gratuite senza fini di lucro, anche indiretto.

Art. 7 Il voto è personale e libero; il voto per delega è ammesso nei soli casi di effettiva impossibilità ad intervenire alle deliberazioni; il numero massimo di deleghe conferibili ad un Socio è pari a cinque (5).

Non sono ammessi al voto i minori di anni diciotto.

Art. 8 E' riservata al Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Comitato dei Garanti la facoltà di deliberare, con maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto, l'esclusione del Socio o dei Soci nel caso in cui il suo o il loro comportamento venga ritenuto in contrasto con gli scopi o i princìpi dell'Associazione. Non sono ammessi al voto il membro o i membri del Comitato Direttivo sul cui comportamento lo stesso è chiamato a deliberare.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 Gli organi sociali sono:

l'Assemblea dei Soci;

il Comitato Direttivo Centrale;

il Presidente;

il Comitato dei Garanti;

l'Attivo;

il Comitato d'Onore;

i Circoli Territoriali.

Art. 10 L'Assemblea dei Soci:

1) è convocata dal Comitato Direttivo Centrale almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico, del preventivo annuale di spesa e del programma. Il Comitato Direttivo provvede inoltre a convocarla ogni qual volta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci;

2) delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti;

3) sull'approvazione del rendiconto economico, del preventivo annuale di spesa, del programma e sulle modifiche statutarie delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti, con la presenza di almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le convocazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i Soci con i mezzi ritenuti più idonei;

Competenze dell'Assemblea dei Soci. l'Assemblea dei Soci:

4) approva il rendiconto economico;

5) approva il preventivo annuale di spesa;

6) approva il documento annuale di programma;

7) delibera sulle modificazioni statutarie;

8) nomina i membri del Comitato Direttivo Centrale e del Comitato dei Garanti;

9) revoca i suddetti ed il Presidente in caso di gravi inadempienze ovvero di impossibilità ad adempiere i compiti loro affidati dal presente Statuto;

10) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune secondo il disposto dell'art. 19 del presente Statuto;

11) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Comitato Direttivo Centrale.

Art. 11 Il Comitato Direttivo Centrale:

1) è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni. L'ammissione al Comitato Direttivo Centrale può avvenire anche per cooptazione decisa a maggioranza assoluta. L'elezione dei membri cooptati deve essere comunque ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci;

2) è composto da un numero dispari di membri comunque non inferiore a cinque. I Comitati Direttivi dei Circoli Territoriali esprimono due delegati ciascuno;

3) elegge al suo interno il presidente dell'Associazione;

4) delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sia previsto un quorum diverso. Le riunioni del Comitato Direttivo Centrale sono valide quando sia presente la maggioranza più uno degli aventi diritto. Il presidente ha facoltà di dichiarare ugualmente valida la riunione quando ricorrano motivi di necessità o urgenza, salvo successiva ratifica delle delibere assunte, nel corso di una riunione valida.

Competenze del Comitato Direttivo Centrale:

5) attua le delibere assembleari;

6) redige il preventivo annuale di spesa, il documento annuale di programma e il rendiconto economico, avvalendosi eventualmente dell'opera di un esperto in materia. Tali documenti sono unici e riguardano l'Associazione nel suo complesso. Essi vengono redatti con il concorso dei Circoli Territoriali (vedi art. 15);

7) forma commissioni con compiti organizzativi, amministrativi,progettuali, editoriali, ecc. al fine di garantire l'ordinato sviluppo delle sue attività e valorizzare le propensioni dei singoli membri.

8) convoca l'Assemblea dei Soci e redige l'ordine del giorno;

9) nomina un tesoriere col compito di amministrare e custodire con oculatezza e trasparenza il fondo comune;

10) amministra l'Associazione nei limiti delle sue competenze;

11) delibera sull'eventuale esclusione di uno o più Soci ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;

12) cura i rapporti con i terzi;

13) stabilisce i tempi e le modalità delle campagne annuali di tesseramento, provvedendo a darne la più ampia pubblicità con mezzi idonei;

14) informa periodicamente i Soci del suo operato.

Art. 12 Il Presidente:

1) è eletto dal Comitato Direttivo Centrale e dura in carica due anni;

2) ha facoltà di nominare un vice-presidente.

Competenze del Presidente:

3) rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio;

4) istituisce una segreteria esecutiva, composta in prevalenza da membri del comitato direttivo, con compiti esecutivi di direttive, studi di fattibilità, redazione di documenti.

5) convoca le riunioni del Comitato Direttivo Centrale, dell'Attivo e del Comitato d'Onore;

6) presiede le riunioni assembleari, del Comitato Direttivo Centrale e dell'Attivo. Ha facoltà di presenziare alle riunioni del Comitato d'Onore;

7) autorizza il tesoriere ad effettuare i pagamenti e le riscossioni previsti dalle delibere del Comitato Direttivo Centrale.

Art. 13 Il Comitato dei Garanti:

1) è eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni;

2) è composto da un numero dispari di membri comunque non inferiore a tre.

Competenze del Comitato dei Garanti:

3) vigila sulla corretta applicazione dello Statuto;

4) riceve segnalazioni non anonime relative a presunte violazioni dello Statuto e provvede a porre in essere tutte le azioni idonee al ristabilimento delle condizioni da esso previste. Nel caso in cui le segnalazioni risultino infondate ne dispone l'archiviazione;

5) convoca l'Assemblea dei Soci nei casi previsti dell'art. 10 punto 9 del presente Statuto;

6) ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo Centrale senza diritto di voto;

7) ha libero accesso a tutti gli atti e i verbali dell'Associazione.

Art. 14 Il Comitato d'Onore:

1) i suoi membri sono incaricati dal Comitato Direttivo Centrale in virtù di specifiche competenze in materia ambientale, scientifica o amministrativa, ovvero in virtù della loro profonda conoscenza delle problematiche e della storia del Parco Nord Milano;

2) l'incarico può essere revocato mediante delibera del Comitato Direttivo Centrale in caso di manifesta incompatibilità con gli scopi associativi o per continuata e ingiustificata assenza dalle riunioni del comitato;

3) il Comitato d'Onore si riunisce almeno due volte l'anno su iniziativa del presidente.

 

Competenze del Comitato d'Onore:

4) redige, su richiesta del Comitato Direttivo Centrale, progetti di massima, nel rispetto degli scopi associativi, atti a valorizzare il patrimonio ambientale e socio-culturale del Parco Nord Milano, contribuendo ad elevare il dibattito sullo sviluppo futuro del Parco Nord Milano;

5) esprime consulenze gratuite relative a progetti e proposte atte a qualificare, promuovere e conservare il patrimonio ambientale e socio-culturale del Parco Nord Milano;

6) contribuisce a rafforzare l'immagine dell'Associazione nei rapporti con gli enti consorziati e terzi.

Art. 15 Circoli Territoriali:

L'Associazione può istituire Circoli di Soci organizzati su base territoriale nei comuni e nelle zone dei comuni che aderiscono al Consorzio Parco Nord Milano.

I Circoli partecipano attivamente al perseguimento degli scopi associativi, rendendo più concreta la presenza dell'Associazione a livello locale.

Gli associati aderenti ai diversi Circoli provvedono a nominare un Comitato Direttivo di Circolo. I Comitati Direttivi di Circolo così formati provvederanno a nominare due delegati al Comitato Direttivo Centrale.

I Circoli concorrono alla definizione del preventivo di spesa, del programma e del rendiconto economico annuali dell'Asssociazione, dettagliando le voci di loro competenza.

Ai Circoli Territoriali sarà destinato:

- il 50% delle iscrizioni e dei rinnovi effettuati nel corso dell'anno. Tale percentuale potrà essere modificata nell'ambito del preventivo annuale ovvero nel corso dell'anno a cura del Comitato Direttivo Centrale;

- il 100% delle entrate proprie di ciascun Circolo (donazioni di lieve entità, sottoscrizioni, ecc.);

- finanziamenti diretti alla realizzazione di singole iniziative iscritte nel preventivo annuale di spesa o deliberate nel corso dell'anno dal Comitato Direttivo Centrale.

Art. 16 Attivo dei Soci:

L'insieme dei Comitati Direttivi locali e il Comitato Direttivo Centrale costituisce l'Attivo dell'Associazione.

L'Attivo è convocabile dal presidente, ovvero su richiesta di almeno cinque membri del Comitato Direttivo Centrale, ovvero su richiesta di almeno due Comitati Direttivi locali, per verificare periodicamente lo stato dell'Associazione.

L'Attivo costituisce un momento essenziale di confronto e di progetto in vista di appuntamenti di particolare rilievo per l'Associazione o per il Parco Nord.

Art. 17 Uso delle strutture

Non è ammesso l'uso delle strutture dell'Associazione per riunioni o assemblee separate di Soci che facciano riferimento a partiti politici, organizzazioni sindacali ecc., anche se si tratta di formazioni sociali che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione. Per l'uso dei locali siti in Milano, viale Suzzani 273, si osservano le disposizioni contrattuali stipulate con la proprietà' degli immobili.

Art. 18 Servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria è affidato a idoneo istituto bancario di nota e comprovata solidità alle condizioni più economicamente vantaggiose per l’Associazione.

Art. 19 Mandati di pagamento

Il presidente autorizza gli esborsi di denaro mediante appositi mandati di pagamento.

Art. 20 Fondo comune e mandati di pagamento

Il fondo comune dell'Associazione è formato dalle quote associative, dalle contribuzioni volontarie effettuate da Soci, simpatizzanti o enti pubblici, dai beni acquistati dall'Associazione con detti fondi.

Art. 21 Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto a O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità.

Art. 22 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall’ordinamento vigente.